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In questa circolare FIG è ben specificato chi è agonista e chi non lo è:

Circolare n. 12/2016

Ai Circoli di Golf affiliati e aggregati
e, p.c. Ai Consiglieri Federali
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Delegati Regionali
Alle Associazioni di categoria

Oggetto: certificazione medica per attività sportiva non agonistica

Si comunica che in data 30 maggio 2016 il Ministero della Salute si è espresso in materia di certificazione sanitaria riferita all’attività sportiva non agonistica.
E’ stato disposto l’inserimento della disciplina del golf tra le attività sportive i cui tesserati non agonisti non sono tenuti all’obbligo di certificazione sanitaria. Viene raccomandato, tuttavia, un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva.
Il Consiglio federale, nella riunione del 19 luglio u.s. ha recepito le disposizioni del Ministero della Salute, approvando le modifiche in tal senso agli artt. 9 e 10 del Regolamento Sanitario federale.

Con i migliori saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Stefano Manca

Regolamento Sanitario

o m i s s i s
Art. 9 – tesserati non professionisti
Sono tenuti a sottoporsi alla visita medico-sportiva di accertamento alla pratica sportiva agonistica per l’idoneità specifica al gioco del golf, i tesserati non professionisti che hanno raggiunto gli otto anni di età e appartengono alle seguenti categorie:
– Giocatori di Interesse Nazionale;
– Giocatori di Interesse Federale;
– Brevetti Giovanili;
– Brevetti;
Altresì, sono tenuti all’obbligo di certificazione sanitaria, gli iscritti a gare e/o campionati presenti nel Calendario Nazionale dell’attività dilettantistica, come di seguito riportati :
– Campionati Internazionali;
– Campionati Nazionali;
– Campionati Regionali;
– Tornei a Squadre;
– Gare Internazionali;
– Gare Nazionali 72/54, 54/54, 36/36;
– Trofei Giovanili Federali;
– Trofei Giovanili;
– Gare che prevedano 36 o più buche in una giornata, anche se non inserite nel Calendario Nazionale dell’attività dilettantistica pubblicato sul sito federale.

Tutti i tesserati che non rientrano nelle categorie di cui al precedente comma sono considerati non agonisti e pertanto non sono tenuti all’obbligo di certificazione sanitaria. Si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio all’attività sportiva.

Art. 10 – Modalità di accertamento
Per i tesserati di cui al comma 1 del precedente articolo sono previsti i seguenti accertamenti obbligatori:
– visita clinica generale;
– esame completo urine;
– E.C.G. a riposo.
A giudizio del medico esaminatore possono essere richiesti, su sospetto clinico, altri accertamenti diagnostici. Il certificato di idoneità specifica ha validità due anni e deve essere rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport.

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